19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 47/1


DECISIONE (UE) 2019/274 DEL CONSIGLIO

dell'11 gennaio 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») a norma dell'articolo 50 TUE, che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(2)

Il 22 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno Unito per un accordo sulle modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

(3)

I negoziati si sono svolti alla luce degli orientamenti del 29 aprile e del 15 dicembre 2017 e del 23 marzo 2018 adottati dal Consiglio europeo allo scopo principale di garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom.

(4)

Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo»).

(5)

I negoziati si sono conclusi ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva.

(6)

A norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 TUE si applica all'Euratom.

(7)

L'accordo prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione, compresi gli accordi internazionali, si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito, nonostante tutte le conseguenze del suo recesso dall'Unione per quanto riguarda la sua partecipazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto notificare, a nome dell'Unione e dell'Euratom, alle altre parti di detti accordi internazionali che durante il periodo di transizione il Regno Unito è equiparato a Stato membro ai fini di detti accordi.

(8)

L'articolo 185, secondo comma, dell'accordo prevede che, al momento della notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne, l'Unione possa dichiarare, in relazione allo Stato membro che abbia sollevato eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, che durante il periodo di transizione, oltre ai motivi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (1), le autorità giudiziarie dell'esecuzione di detto Stato membro possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un mandato d'arresto europeo. È pertanto opportuno stabilire un termine entro il quale gli Stati membri che intendono avvalersi di tale possibilità ne informino la Commissione e il segretariato generale del Consiglio.

(9)

Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica, la firma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europea sono autorizzati a firmare l'accordo a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 3

Immediatamente dopo la firma dell'accordo, la Commissione notifica alle altre parti degli accordi internazionali di cui all'articolo 2, lettera a), punto iv), dell'accordo che, fatta salva l'entrata in vigore dell'accordo, durante il periodo di transizione il Regno Unito è equiparato a uno Stato membro ai fini di detti accordi internazionali.

Articolo 4

Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, secondo comma, dell'accordo ne informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 15 febbraio 2019.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(2)  GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1.